L. 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica 1. Modifiche di disposizioni del c.c.. - L'art. 2120 del c.c. e' sostituito dal seguente: <>. L'art. 2121 del c.c. e' sostituito dal seguente: <>. L'art. 2776 del c.c. e' sostituito dal seguente: <>. 2. Fondo di garanzia. - E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il <> con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 del D.R. 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta ammnistrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'art. 209 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutivai siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del c.c. per le somme da esso pagate. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1deg. luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art. 4, primo comma, del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani <> e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. 3. Norme in materia pensionistica. - A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1deg. aprile, 1deg. luglio e 1deg. ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'art. 19 della L. 30 aprile 1969, n. 153, ed all'art. 9 della L. 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento e' regolato dall'art. 7 della predetta L. 3 giugno 1975, n. 160, e dall'art. 14-septies del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati nella misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento. Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'art. 10 della L. 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente. Il numero dei punti e' uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma. Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1deg. gennaio dell'anno successivo. L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni e' effettuato con decorrenza dal 1deg. aprile, dal 1deg. luglio e dal 1deg. ottobre. A decorrere dal 1deg. gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'art. 1 della L. 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennita' integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali. Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non e' presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione. Con decorrenza dal 1deg. gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua di cui all'art. 19 della L. 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, e' adeguato annualmente con effetto dal 1deg. gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti. Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1deg. luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1deg. gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile. I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto. 4. Disposizioni finali. - Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del c.c.. Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennita' di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro. La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 2120 del c.c. non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Le norme di cui all'art. 2120 del c.c. e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennita' di anzianita', di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Restano salve le indennita' corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennita' di cui al comma precedente. Resta altresi' ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Il fondo di cui all'art. 3 del R.D.-L. 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1942, n. 1251, e' soppresso. Le disponibilita' del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalita' di liquidazione delle disponibilita' anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 31 marzo 1977, n. 91. Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennita' di anzianita', di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto. Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1 della presente legge. 5. Disposizioni transitorie. - L'indennita' di anzianita' che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e' calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'art. 2120 del c.c.. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 2120 del c.c.. A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'art. 2120 del c.c., gli aumenti dell'indennita' di contingenza e di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1deg. febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze: 25 punti a partire dal 1deg. gennaio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1deg. luglio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1deg. gennaio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1deg. luglio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1deg. gennaio 1985; ulteriori 25 punti a partire dal 1deg. luglio 1985; i residui punti a partire dal 1deg. gennaio 1986. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1deg. febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato. Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni pił favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'indennita' di anzianita' in misura inferiore a quella prevista dalla L. 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennita' di anzianita' sono commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5. Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'art. 1 della presente legge. Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al personale navigante con le qualifiche di <> e di <>. E' riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'art. 23 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1942, n. 1251. Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre e' quello risultante rispetto all'indice del mese di maggio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.