STATUTO DEL MENSA ITALIA


I. DENOMINAZIONE, DOMICILIO E TERRITORIO

Art. 1
Viene fondata l'Associazione MENSA ITALIA.

Art. 2
L'Associazione MENSA ITALIA e' associata e subordinata all'Associazione
MENSA Internazionale con sede a Londra, nei limiti in cui lo Statuto
di tale Associazione internazionale e' compatibile con le vigenti leggi
italiane.

Art. 3
Il domicilio dell'Associazione e' fissato a Roma, in via Cassia 1328 e
potra' essere trasferito in qualsiasi altro luogo su decisione del
Consiglio.  Il Consiglio ha la facolta' di istituire altrove sedi
secondarie e di sopprimerle.

II. NATURA E FINI DEL MENSA

Art. 4
Gli scopi del MENSA sono:  scoprire e incoraggiare l'intelligenza
umana a beneficio dell'umanita'; incoraggiare la ricerca su la natura,
le caratteristiche e gli usi dell'intelligenza; incoraggiare i
contatti sociali fra i Soci per mezzo di conferenze, discussioni,
pubblicazioni, gruppi di studio, convegni o altri mezzi utili a tali
fini.

Art. 5
Il MENSA non ha alcuna opinione di ordine politico, filosofico o
religioso e non fa discriminazioni di razza, classe, cultura o sesso.
Il MENSA non ha fini di lucro.

Art. 6
Il MENSA non persegue alcun fine che possa essere svantaggioso per
l'umanita'.

III. MODALITA' DI ADESIONE - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 7
Sono ammessi nell'Associazione tutti coloro che hanno raggiunto o
superato il prescritto standard del 98 percentile in uno o piu' test di
intelligenza effettuati secondo le modalita' stabilite dal MENSA ITALIA
e approvate dal MENSA Internazionale.  Non potranno essere addotti
altri motivi di qualifica o squalifica per l'ammissione iniziale dei
Soci.  Possono essere ammessi nel MENSA ITALIA, Soci con nazionalita' o
residenza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Citta' del
Vaticano.

Art. 8
Ciascun socio ha gli stessi diritti e privilegi accordati a qualsiasi
altro Socio senza alcuna limitazione o distinzione.

Art. 9
Ciascun Socio e' tenuto a pagare una quota annuale fissata dal
Consiglio.  In casi particolari puo' essere accordato un esonero totale
o parziale da tale pagamento.
Sono Soci effettivi del MENSA coloro che hanno richiesto di associarsi
al MENSA, hanno pagato le quote prescritte e non sono assoggettati ad
alcuna sanzione imposta dal Consiglio Nazionale o dal Direttivo
Internazionale (International Board of Directors, o I.B.D.)

Art. 10
Un Socio sara' considerato dimissionario dall'Associazione se non avra'
pagato la propria quota annuale.

Art. 11
Ciascun Socio permette che il proprie nome e indirizzo siano inclusi
in una lista di Soci.  Tale lista restera' riservata ai Soci e a usi
che siano stati preventivamente e specificamente autorizzati dal
Consiglio.

Art. 12
Ciascun Socio ha il diritto - previa autorizzazione del Consiglio - di
organizzare delle attivita' o dei gruppi di studi in seno
all'Associazione.

Art. 13
I Soci o i gruppi di Soci possono esprimere le loro opinioni in quanto
Soci del MENSA, purche' le loro idee e opinioni non siano espresse come
se fossero quelle del MENSA stesso.
Chiunque promuova, all'esterno dell'Associazione, l'utilizzo del nome
o del simbolo del MENSA o del MENSA ITALIA in accostamento a Soci o
gruppi di Soci, avra' cura che risulti inequivocabilmente come siano
tali Soci a rivendicare l'appartenenza al MENSA e non viceversa.

Art. 14
Qualsiasi Socio del MENSA puo' partecipare a qualsiasi riunione di
lavoro, a qualsiasi attivita' o funzione ufficiale del MENSA ITALIA, di
qualsiasi MENSA Nazionale o Provvisorio e di qualsiasi altro MENSA,
compreso il MENSA Internazionale.  Egli puo' inoltre partecipare a
qualsiasi attivita' sociale si svolga in seno al MENSA, rispettando le
modalita' stabilite dall'ospite o dal Gruppo Locale che la indicono.

IV. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15
Gli organi esecutivi dell'Associazione sono:
A) L'Assemblea generale
B) Il Consiglio.

A) L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 16
L'Assemblea Generale ordinaria dei Soci si terra' su convocazione del
Consiglio una volta all'anno.  La data dell'Assemblea Generale verra'
fissata dal Consiglio; i Soci verranno informati almeno 3 mesi prima
di tale data.

Art.17
Assemblee Generali Straordinarie possono essere tenute su convocazione
del Consiglio in qualsiasi momento per trattare questioni urgenti e
importanti.

Art. 18
I Soci saranno convocati per iscritto alle riunioni almeno 6 settimane
prima.
La convocazione comportera' l'ordine del giorno e tutte le mozioni
sottoposte ad approvazione.

Art.19
L'Assemblea Generale dovra' inoltre essere convocata quando almeno un
quinto dei Soci effettivi dell'Associazione lo richiedano.

Art. 20
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio, o in sua
assenza, da chi ne ha le funzioni, in difetto di che l'Assemblea
elegge il proprio Presidente.

Art. 21
L'Assemblea Generale approva il rapporto annuale del Consiglio;
approva il bilancio annuale, da' le direttive al Consiglio per lo
svolgimento del programma futuro; ratifica sanzioni contro i Soci.  Le
decisioni prese dall'Assemblea - purche' non in contrasto con lo
Statuto - sono vincolanti per il Consiglio, che dovra' uniformare ad
esse le proprie azioni.

Art. 22
Ciascun Socio, all'Assemblea Generale ha un voto.  Le decisioni sono
prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati.  I
Soci che non possono partecipare all'Assemblea Generale possono
delegare a tal fine un altro Socio.  Nessun Socio puo' rappresentare
piu' di altri due Soci.

Art. 23
L'Assemblea puo' prendere decisioni valide purche' siano presenti almeno
il 10% dei Soci effettivi, con un minimo di 10 soci, oltre a quelli
eventualmente rappresentati per delega.

Art. 24
Durante l'Assemblea Generale il voto sara' espresso per alzata di mano.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza
assoluta.  L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole
di almeno i 2/3.
Le votazioni aventi per oggetto le azioni di responsabilita' vengono
effettuate a scrutinio segreto.

Art. 25
In caso di parita' il voto del Presidente contera' doppio.

Art. 26
Il Consiglio ha il potere di consultare i Soci per mezzo di referendum
postale.  Ne ha l'obbligo quando cio' sia richiesto da almeno il 10%
dei Soci effettivi del MENSA ITALIA.  In quest'ultimo caso, il
Consiglio indira' il referendum, entro 3 mesi dalla sua richiesta.  Il
risultato del referendum, salvo i casi previsti da questo Statuto,
sara' deciso dalla maggioranza semplice dei Soci che hanno espresso il
loro voto.  Le decisioni prese a mezzo referendum saranno registrate
nel processo verbale dell'Assemblea Generale e controfirmate dal
Consiglio.

B) IL CONSIGLIO

Art. 27
Il Consiglio sara' composto da almeno 4 Membri:  il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario e il Tesoriere, e da un massimo di 15
Membri.

Art. 28
Il Presidente viene eletto a suffragio universale dall'insieme dei
Soci effettivi del MENSA ITALIA.

Art. 29
Il Consiglio elegge fra i suoi Membri un Vice Presidente, un
Segretario e un Tesoriere, nonche' gli incaricati alle diverse funzioni
atte al miglior raggiungimento degli scopi che il MENSA si prefigge.
Tutti i Membri del Consiglio devono essere Soci effettivi del MENSA
ITALIA.

Art. 30
Il Consiglio uscente proporra', specificandone le funzioni, il numero
di cariche che ritiene necessario siano ricoperte al prossimo
Consiglio per il buon funzionamento del MENSA ITALIA.

Art. 31
In caso di impedimento del responsabile di un determinato incarico del
Consiglio tale incarico puo' essere ricoperto temporaneamente da uno
qualsiasi dei componenti il Consiglio, in seguito a votazione
favorevole di almeno 3/4 dei Membri del Consiglio presenti.

Art. 32
I Membri del Consiglio eserciteranno le loro funzioni senza ricevere
alcun compenso.
Le spese legittime e ragionevoli sostenute nell'esercizio delle loro
funzioni saranno tuttavia loro rimborsate dal fondo dell'Associazione.

Art. 33
Il Consiglio puo' nominare Consiglieri senza diritto di voto per
incarichi particolari quali:  Supervisore Psicologo, Giudice e altri,
secondo le necessita' dell'Associazione.  Tali Consiglieri resteranno
in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, ma potranno essere
rimossi in qualsiasi momento dai loro incarichi per decisione della
maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 34
Il Consiglio e' responsabile della pubblicita' relativa al MENSA; tiene
e aggiorna il registro dei Soci; stabilisce l'ammontare della quota
annuale; e' responsabile delle finanze; e' responsabile della regolarita'
dei test di ammissione approvati dal Supervisore Psicologo
Internazionale; stabilisce gruppi locali e li assiste; promuove le
attivita' interne; tiene i contatti con il MENSA Internazionale e con
gli altri MENSA Nazionali; prepara l'Assemblea Generale; regola le
materie non contemplate in questo Statuto.

Art. 35
Il Consiglio verra' eletto ogni due anni con referendum postale.

Art. 36
Il Consiglio si riunira' normalmente - sia nella sede
dell'Associazione, sia altrove - almeno tre volte all'anno e tutte le
volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta
domanda scritta da almeno 1/3 dei suoi Membri, purche' il numero dei
Consiglieri presenti non sia inferiore a tre.


Art. 37
Le riunioni del Consiglio sono aperte alla partecipazione di qualsiasi
Socio effettivo del MENSA ITALIA; egli non ha tuttavia diritto di
voto.

Art. 38
Nessuna azione da parte di un Consigliere puo' essere autorizzata o
intrapresa a meno che la maggioranza dei Membri del Consiglio voti a
favore di tale azione.

Art. 39
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o piu' Consiglieri, per
dimissioni o per qualsiasi altro motivo, essi saranno sostituiti dai
primi non eletti secondo la graduatoria risultante dagli scrutini
dell'ultimo referendum.  In assenza di tali sostituti il Consiglio puo'
essere composto da un numero inferiore di Membri - nei rispetto
dell'art.  27 - fino a nuove elezioni.

Art. 40
Un Consigliere decade dal suo incarico se assente a due riunioni
consecutive del Consiglio, salvo impossibilita' per ben comprovate
gravi cause.
La sua sostituzione avverra' secondo le modalita' dell'art. 39.

Art. 41
Se si rende vacante la maggioranza dei posti del Consiglio, i
rimanenti Consiglieri si presenteranno dimissionari ma resteranno in
carica per il disbrigo degli affari correnti e per indire - entro i
termini e con le modalita' previste dal presente Statuto - un nuovo
referendum.

Art. 42
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio si richiede la
presenza effettiva della maggioranza dei suoi Membri in carica.  Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.  Le
deliberazioni del Consiglio si fanno constare con verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 43
Il Consiglio ha il diritto di nominare dei Comitati per la ricerca e i
contatti sociali e di nominare sottocomitati speciali.

Art. 44
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, questi
sara' sostituito dal Vice Presidente in tutte le sue funzioni.
In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio dovra' riunirsi
entro 30 giorni in seduta straordinaria per eleggere il nuovo
Presidente secondo le modalita' dell'art.  39 o - in caso di
inapplicabilita' di detto articolo - con un nuovo referendum.

Art. 45
Il Consiglio rendera' conto annualmente pubblicando un rapporto sul
Bollettino dell'Associazione.

Art. 46
Il Consiglio e ogni Socio del MENSA ITALIA che desideri presentare una
mozione che dovra' essere esaminata dall'Assemblea Generale, deve
informare il Segretario, per iscritto, almeno 8 settimane prima della
piu' prossima Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

Art. 47
Il Consiglio puo' essere sciolto per mezzo di referendum se oltre il
50% dei Soci del MENSA ITALIA hanno restituito la loro scheda e purche'
oltre il 50% della totalita' dei Soci effettivi del MENSA ITALIA abbia
votato a favore dello scioglimento del Consiglio.

Art. 48
Il Consiglio fissera' la data delle nuove elezioni in una delle sue
riunioni, secondo le modalita' di questo Statuto.

V. ELEZIONI

Art. 49
Non oltre il 31 ottobre di ciascun anno pari il Consiglio provvedera' a
formare un Comitato Elettorale composto da almeno 5 Membri, nessuno
dei quali sia Membro del Consiglio e designera' il Presidente di tale
Comitato Elettorale.

Art. 50
Il Comitato Elettorale e' responsabile della conduzione delle elezioni
e della promulgazione delle disposizioni che giudica necessarie a
questo scopo; prepara il materiale necessario alle elezioni; sceglie
un professionista qualificato indipendente che riceva, conti e
certifichi i risultati delle votazioni.

Art. 51
Il Comitato Elettorale invitera' tutti i Soci effettivi del MENSA
ITALIA a proporre dei Candidati per l'elezione del Consiglio almeno 3
mesi prima della data delle votazioni.

Art. 52
Ciascun Socio del MENSA ITALIA puo' proporre per iscritto, oltre al
nome del Presidente, un numero massimo di Candidati pari ai restanti
incarichi disponibili, almeno 2 mesi prima della data delle votazioni.
Se almeno 5 Soci hanno proposto la stessa candidatura, tale
candidatura sara' convalidata se accettata dal Candidato proposto.

Art. 53
I Candidati per la Presidenza saranno inseriti in una lista separata.

Art. 54
Un Candidato puo' essere proposto e puo' proporsi egli stesso, sia per
la presidenza che per i restanti incarichi del Consiglio.  Il suo
nome, in tal caso, dovra' apparire in ambedue le liste distintamente.
Qualora egli risulti eletto in ambedue le liste sara' ritenuta valida
la sua elezione alla Presidenza e verra' considerata nulla la sua
partecipazione all'altra lista.

Art. 55
Nel caso che il numero dei candidati proposti sia pari al numero di
incarichi disponibili nel Consiglio, il Presidente uscente, o chi ne
ha le funzioni, dichiara eletti i candidati.

Art. 56
Nel caso che il numero delle candidature superi il numero di posti
disponibili nel Consiglio, si dara' luogo - come stabilito dall'art.
35 - a referendum postale.
Ciascun candidato ha il diritto di indirizzare una lista di 1000
parole al massimo ai Soci, a condizione che fornisca una copia di tale
nota al Comitato Elettorale almeno 8 settimane prima del voto.

Art. 57
Il Comitato Elettorale distribuira' copia di ogni nota a ciascun Socio
del MENSA ITALIA insieme con una scheda di votazione, 6 settimane
prima della data del voto.

Art. 58
La scheda di votazione dovra' contenere i nomi di tutti i candidati
proposti, con l'obbligo di votare per un numero di candidati non
superiore ai seggi disponibili.
L'ordine di immissione nella scheda sara' per ordine alfabetico.

Art. 59
Ciascun candidato incluso nella scheda di votazione ha il diritto di
nominare un osservatore che assista allo spoglio.

Art. 60
Il Comitato Elettorale comunichera' immediatamente il risultato dello
scrutinio al Chairman Internazionale del MENSA e a ciascun candidato.
Tutti i Soci del MENSA ITALIA verranno informati per mezzo del piu'
prossimo numero del Bollettino.

VI. GRUPPI REGIONALI

Art. 61
Il territorio nazionale e' suddiviso in Regioni o in zone regionali piu'
ampie, il numero delle quali verra' stabilito dall'assemblea su
proposta del Consiglio.

Art. 62
Dieci o piu' Soci dei MENSA ITALIA che risiedono in una delle Regioni o
Zone di cui alla n. 61 possono formare un Gruppo Regionale, con
l'approvazione del Consiglio.

Art. 63
Entro due mesi dalla formazione di un gruppo regionale i Soci di quel
gruppo eleggeranno un Segretario Regionale.  Il Segretario Regionale
sara' responsabile dell'amministrazione dei fondi del gruppo e inviera'
periodicamente un rapporto sulle attivita' del gruppo al Consiglio.

Art. 64
Il Consiglio nominera' dei Responsabili regionali, quando possibile, in
quelle Regioni che abbiano meno di dieci Soci.

Art. 65
I Segretari Regionali si uniformeranno a quanto disposto dal
regolamento relativo ai Segretari Regionali.
In caso di dimissioni o di mancato adempimento di quanto disposto da
tale regolamento - a insindacabile giudizio del Consiglio - si dovra'
procedere a nuove elezioni.

Art. 66
Quando il numero dei Soci di un gruppo regionale supera il numero di
50, esso dovra' sottoporre all'approvazione del Consiglio un
regolamento interno al gruppo.

VII. GRUPPI CON INTERESSI SPECIFICI (SPECIAL INTEREST GROUPS O S.I.G.)

Art. 67
Due o piu' Soci che abbiano un interesse particolare in comune possono
formare un S.I.G.  allo scopo di perseguire il loro specifico
interesse.  L'ammissione ad un S.I.G.  e' aperta a qualsiasi Socio
effettivo che comunichi al Coordinatore di quel S.I.G.  il proprio
interesse a parteciparvi e ottemperi ai regolamenti e alle modalita'
che il gruppo si e' dato.

Art. 68
La struttura, l'amministrazione e le azioni di ciascun S.I.G.  saranno
determinate dai Soci di quel S.I.G.  e non devono essere in contrasto
con lo Statuto del MENSA ITALIA.

Art. 69
Un S.I.G.  non puo' usare il nome MENSA ne' il suo simbolo o logo, se
non ne e' stato espressamente autorizzato dal Consiglio.

Art. 70
Il MENSA ITALIA non e' responsabile di alcuna iniziativa o azione di un
S.I.G., a meno che tale iniziativa sia stata espressamente autorizzata
dal Consiglio.

VIII. DISPUTE

Art. 71
Qualsiasi disputa fra i Soci, o con un MENSA, relativa al MENSA e alle
sue attivita' deve esaurire tutte le possibilita' di accomodamento
all'interno dell'Associazione prima che la disputa sia portata alle
autorita' esterne.  Una mancanza in questo senso verra' considerata atto
di inimicizia nei confronti del MENSA.

Art. 72
Sanzioni possono essere imposte dal Consiglio a qualsiasi Socio
commetta un atto di inimicizia verso il MENSA, purche' egli sia stato
ascoltato in una udienza amichevole e imparziale.  Tali sanzioni
possono includere la censura, la sospensione o la rimozione per un
tempo determinato dall'incarico eventualmente coperto, la sospensione
per un tempo determinato dalla qualita' di Socio, o l'espulsione dal
MENSA.  Le sanzioni inflitte ai Soci sono ratificate dall'Assemblea.

Art. 73
Il Consiglio ha la facolta' di eleggere un "Giudice" con il compito di
mediare, consigliare, criticare eventuali azioni improprie o
arbitrarie di uno o piu' Consiglieri, Segretari Regionali, Coordinatori
e di chiunque abbia un incarico nel MENSA ITALIA; e con il compito di
arbitrare le dispute in seno al MENSA ITALIA.  Se il "Giudice" non
potesse risolvere una disputa sottoposta al suo arbitrato, o se non
fosse stato eletto alcun "Giudice" il Consiglio ha la facolta' di
incaricare un "Arbitro" accettabile da tutte le parti coinvolte nella
disputa.

IX. FINANZE

Art. 74
Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite dalle quote
annuali degli associati, dal pagamento dei test di intelligenza, dagli
eventuali contributi volontari dei Soci, e dai valori che per
acquisto, donazioni o a qualsiasi altro titolo spettino e vengano in
possesso del MENSA ITALIA.

Art. 75
I fondi del MENSA ITALIA sono gestiti dal Tesoriere secondo le
istruzioni del Consiglio.

Art. 76
L'anno di esercizio del MENSA ITALIA comincia dall'1 gennaio.

Art. 77
Il Tesoriere deve pubblicare sul Bollettino dell'Associazione una
sintesi del suo rapporto annuale al Consiglio.

Art. 78
Il Tesoriere deve avere la possibilita' in ogni momento, entro il
termine di 48 ore, di evidenziare la situazione finanziaria
dettagliata dell'Associazione su semplice richiesta del Consiglio.

X. EMENDAMENTI

Art. 79
Ogni Socio o gruppo di Soci puo' proporre emendamenti a questo Statuto.
Le proposte dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere
indirizzate al Consiglio.

Art. 80
Le proposte di emendamento approvate dal Consiglio e quelle
sottoscritte da almeno il l5% dei Soci (con un minimo di 10 Soci)
indipendentemente dal parere del Consiglio, saranno sottoposte a
referendum postale fra tutti i Soci, entro 4 mesi.

Art. 81
Gli emendamenti allo Statuto saranno ritenuti validi se in un
referendum piu' del 50% dei Soci abbia restituito la scheda di
votazione e abbia votato a favore degli emendamenti.  Gli emendamenti
approvati nel referendum nazionale dovranno essere sottoposti, entro
un mese, all'approvazione finale del MENSA Internazionale ed
entreranno in vigore soltanto dopo aver ottenuto tale approvazione.

XI. SCIOGLIMENTO

Art. 82
L'associazione MENSA ITALIA puo' essere sciolta in qualsiasi momento
per decisione dell'Assemblea Generale, con maggioranza dei 3/4 e
purche' in tale Assemblea siano presenti o rappresentati almeno i 3/4
dei Soci effettivi.
Tutti i beni disponibili dopo lo scioglimento dell'Associazione
diventeranno di proprieta' del MENSA Internazionale.

Art. 83
Per le materie non contemplate dal presente Statuto, si rimanda a
quanto disposto dal Codice Civile Italiano.